Art. 2.

      1. Al fine di favorire condizioni di equilibrio e di parità nei rapporti commerciali fra i soggetti interessati all'attività di distribuzione, noleggio e commercializzazione dei prodotti cinematografici in videocassetta e su supporto DVD, i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle società distributrici e dei gestori delle attività di vendita e di noleggio di film, stipulano, annualmente e sulla base dei criteri e dei princìpi contenuti nelle disposizioni richiamate dai commi 4 e 5 dell'articolo 1, un apposito accordo collettivo nazionale, volto a stabilire, in particolare:

          a) la tolleranza massima nei tempi di consegna dei prodotti ai gestori di videoteche;

          b) la misura in percentuale del rischio per la merce viaggiante destinata alla videoteca;

          c) gli elementi informativi contenuti nella bolla di consegna relativamente agli ordinativi della merce;

          d) il limite temporale entro il quale sostituire i prodotti difettosi consegnati alla videoteca;

          e) gli elementi conoscitivi in merito al prezzo del prodotto e allo sconto da praticare, alla data prevista per la proiezione televisiva o nel caso di film già trasmessi la data del loro primo passaggio televisivo, nonché l'anno di produzione, gli estremi e la data del nulla osta alla proiezione in pubblico dei film, da riportare nelle diverse tipologie di contratto commerciale utilizzate;

 

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          f) in merito agli eventuali supporti audiovisivi logori, rovinati o indebitamente sottratti da terzi, le parti concordano gli opportuni strumenti compensativi da individuare fra i seguenti:

              1) sostituzione con prodotti equivalenti e dello stesso titolo;

              2) rimborso del prezzo nella misura concordata fra le parti a livello nazionale;

          g) la clausola che nel contratto commerciale l'impegno scritto deve riguardare il negoziante e il fornitore, attraverso il proprio rappresentante;

          h) la previsione che il gestore della videoteca può acquistare i prodotti audiovisivi anche senza l'intermediazione del rappresentante dell'azienda fornitrice.